Nuove norme per gli RT inattivi da più di 12 giorni

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce una modifica al comportamento da seguire nei giorni di chiusura dell’attività commerciale, per la corretta comunicazione del periodo di inattività dei registratori telematici. Vediamo in cosa consiste.

 

Attività sospesa per un numero di giorni certamente inferiore a 12

Questo caso include ad esempio chiusure domenicali, giorni festivi, ponti, etc.: al primo giorno di attività, quando il registratore telematico verrà riacceso, il commerciante dovrà seguire con attenzione la procedura di conferma del periodo di inattività. 

Sarà necessario inviare un unico file contenente tutti i dati relativi al periodo di inattività che l’RT gli propone, basandosi sulle necessarie e opportune istruzioni operative che vengono solitamente rispettate.

 

Attività sospesa per un numero di giorni certamente superiore a 12

Questo caso comprende ad esempio chiusure per ferie lunghe, ristrutturazioni dei locali, attività stagionali,etc.: prima di spegnere l’RT, l’esercente dovrà eseguire la procedura del “Fuori Servizio - Magazzino/Inattività (608)”.

Quando il registratore telematico verrà riacceso, con l’esecuzione della prima “chiusura giornaliera” (prima trasmissione utile del file dei corrispettivi), tornerà automaticamente “in servizio”.

 

Attività sospesa per un numero di giorni ritenuto superiore a 12, ma poi rivelatosi inferiore

Questo caso riguarda ad esempio chiusure per ferie, ristrutturazioni dei locali e altre situazioni ritenute lunghe, ma in seguito rivelatesi più brevi del previsto: prima di spegnere l’RT, l’esercente eseguirà la procedura del “Fuori Servizio - Magazzino/Inattività (608)”.

Quando il commerciante riaccenderà poi il registratore telematico, con l’esecuzione della prima “chiusura giornaliera” (prima trasmissione utile del file dei corrispettivi), l’RT ritornerà automaticamente “in servizio”.

 

I registratori telematici di System Retail sono già allineati alla nuova normativa: contattaci subito per ulteriori informazioni!

 

Fonte delle informazioni riportate in quest’articolo: Comufficio.