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Telematico: niente panico!

Usa l’informazione come strategia

E’ in atto un grande cambiamento nella storia della fiscalità italiana, segnato dal passaggio al Telematico: dal 1°gennaio 2020 entrerà in vigore per tutti i commercianti l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal D.L.119/2018. Se l’attività ha avuto un volume di affari superiore ai 400.000 €  nell’anno precedente l’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019.

Si tratta di un provvedimento che porta necessariamente a riorganizzare il lavoro per gestire una nuova cultura: la raccolta di informazioni, lo studio di documentazioni e manuali, l’organizzazione e la pianificazione nel lungo periodo delle proprie attività di lavoro e delle operazioni di adattamento dei Misuratori Fiscali ad RT, possono rappresentare il know-how fondamentale di una strategia vincente.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recenti aggiornamenti in merito all’adattamento dei Registratori di Cassa e sulle verificazioni periodiche dei nuovi dispositivi.

Ecco 5 domande e risposte sulle ultime novità e sui dubbi dell’ultimo minuto, per fare chiarezza e riuscire a programmare al meglio le attività e gli interventi.

1. Nel caso in cui l’esercente abbia già un Misuratore Fiscale e questo risulti adeguabile ad RT, con l’operazione di adattamento si andrà ad apporre una nuova matricola sul dispositivo. Ciò significa che la vecchia matricola del dispositivo decade?

Qualora un Registratore di Cassa venga adattato a Registratore Telematico, tale operazione non comporta alcuna defiscalizzazione e, oltre all’apposizione dell’etichetta con la nuova matricola, deve essere mantenuta anche l’etichetta con la vecchia matricola alla quale fa riferimento il libretto fiscale cartaceo del dispositivo. 

2. Uno dei vantaggi del passaggio al Telematico consiste nel fatto che la verificazione periodica dei dispositivi passa da annuale a biennale. Da quando decorre la variazione del controllo periodico del dispositivo?

La variazione del controllo periodico del dispositivo decorre dalla data di attivazione dell’RT. Infatti, qualora per l’RT non sia stata ancora eseguita la procedura di attivazione, le verificazioni periodiche devono essere effettuate con frequenza annuale come previsto dalla normativa dei Misuratori Fiscali. Nel momento in cui il dispositivo RT (o RC adattato a RT) viene attivato, la periodicità delle verificazioni diventa biennale, a decorrere appunto dalla data di attivazione del dispositivo. 

3. Da chi viene effettuata la verificazione periodica e con che tempi? 

La verificazione è effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio, da parte del personale dei laboratori abilitati, e contestualmente viene registrata sul libretto fiscale cartaceo. La data di scadenza del termine biennale per l’esecuzione delle verificazioni periodiche è fissata all’ultimo giorno del mese del biennio, indipendentemente dal giorno effettivo del mese in cui sia stata effettuata la precedente verificazione. 

4. Si può acquistare un Registratore Telematico ed utilizzarlo come tradizionale Misuratore Fiscale?

Si, è possibile fino alla messa in servizio dell’RT, obbligatoria dal 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020, in base al volume d’affari, come imposto dal D.L.119/2018. Qualora un Registratore Telematico (o un RC adattato ad RT) sia stato attivato ma non venga messo in servizio e venga quindi utilizzato in modalità Misuratore Fiscale per l’emissione di scontrini fiscali, continuano a sussistere per i tecnici abilitati gli obblighi di:

5. Una volta messo in servizio il Registratore Telematico, come vengono documentate le verificazioni periodiche?

Quando il dispositivo viene messo per la prima volta nello stato “in servizio”:

Hai altri dubbi? Devi ancora scegliere la soluzione più adatta alla tua attività? Per saperne di più, rivolgiti ai nostri specialisti di zona oppure scrivi all'indirizzo: info@systemretail.it.